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dossier italia

  • Immagine del redattore: Arianna Pasquini
    Arianna Pasquini
  • 3 ore fa
  • Tempo di lettura: 8 min

Vittime solo del Diritto. Il Disegno di legge Bongiorno sulla violenza sessuale

Karina Obara
Karina Obara

Lo stato italiano non fornisce a oggi strumenti di fuoriuscita dagli abissi. Sono le relazioni costruite confrontandosi con altre persone che hanno vissuto violenze, i centri anti violenza, i consultori, le realtà collettive che costruiscono battaglie su questi temi a partire dall’esperienza incarnata e dall’elaborazione comune, a rappresentare oggi le uniche possibilità di emancipazione dall’abisso, attraverso la costruzione di strumenti di autonomia e rafforzamento, di ascolto e di tutela, senza interpellare la vergogna, il senso di inadeguatezza né tantomeno il vittimismo forzato, a cui le istituzioni piegano per incapacità intrinseca di assorbire nel proprio ordinamento concezioni strutturali e culturali della violenza, per non dover agire al cuore del problema, dove a essere sotto accusa sarebbe la società patriarcale tutta e le sue istituzioni pubbliche e private, per non dover ammettere l’incompatibilità di fondo della società italiana con la libertà economica e l’autodeterminazione sessuale di soggettività storicamente relegate a ruoli di servitù famigliare e sociale, che servono all’Italia per riprodurre la propria tradizionale cultura della violenza sessuale.



Presumibilmente ad aprile (non è ancora stata definita una data certa) tornerà in Aula al Senato il disegno di legge n. 1715 o cosiddetto DDL Bongiorno sulla violenza sessuale, orrendamente noto anche con il nome di «DDL stupri». La Commissione Giustizia del Senato sarà infatti chiamata a esprimersi sulla significativa, per usare un eufemismo, riformulazione della legge sulla violenza sessuale, proposta dalla senatrice della Lega Giulia Bongiorno – in precedenza ministra della Pubblica Amministrazione sotto il primo governo Conte e deputata alla Camera nelle fila di Alleanza nazionale, nonché celebre avvocata, avendo iniziato la sua carriera a 27 anni nel processo per mafia contro Giulio Andreotti, dove la Bongiorno difendeva il leader democristiano, infine assolto. Tra i tanti, ha difeso l’avvocato di Berlusconi (Ghedini) nel processo Ruby, facendolo uscire indenne. Ha poi preso in carico la difesa di Matteo Salvini nel processo Open Arms, vincendo anche questo. Durante la sua carriera più recente, da politica, ha spinto per l’introduzione delle impronte digitali nella pubblica amministrazione, per un morigerato uso da parte di magistrati e giornalisti della pubblicazione delle intercettazioni (solo ciò che è penalmente rilevante!) e per l’ampliamento della legittima difesa. Ovviamente è stata strenua sostenitrice del Sì all’ultimo referendum sulla giustizia.


Qui però si tratta della proposta di modifica sostanziale, chiamiamola proprio riforma, che Bongiorno vorrebbe apportare al testo unificato adottato alla fine del 2025 con un emendamento bipartisan, sancito insieme da maggioranza e opposizioni con un patto politico tra il Partito democratico di Schlein e la Meloni, che modifica l’articolo 609-bis del Codice Penale in materia di violenza sessuale.

Dunque in origine era l’articolo 609-bis del Codice Penale italiano, che disciplinava il reato di violenza sessuale, introdotto nel 1996. Questa normativa segnava una svolta importante, abrogando le precedenti figure della violenza carnale e degli atti di libidine, e spostando il reato dai delitti contro la moralità a quelli contro la persona. Quindi passando da un piano astratto difficilmente perseguibile, a uno concreto che ne definisce contorni e specificità.

Poi, a novembre 2025, la Camera approva, dopo un lavoro politico di difficili equilibrismi volto a tenere insieme destra e sinistra unite nel condannare l’esorbitante numero di femminicidi in Italia, un emendamento bipartisan appunto, che modifica l’articolo 609-bis di cui sopra, introducendo per la prima volta la nozione di «consenso libero e attuale» per adeguarsi alla Convenzione di Istanbul. Questa Convenzione, approvata nel 2011, dovrebbe rappresentare il più avanzato trattato internazionale esistente per prevenire e contrastare la violenza sulle donne, basato su quattro pilastri (le cosiddette 4P): Prevenzione, Protezione, Perseguimento penale (Prosecution) e Politiche integrate. Ratificata anche dall’Italia nel 2013, definisce la violenza sessuale come una violazione dei diritti umani e come discriminazione di genere e, almeno a parole, copre un ventaglio del concetto di violenza sessuale e di genere ampio, che va dalla mutilazione genitale fino alla violenza economica e domestica e alla loro prevenzione. Gli Stati firmatari sarebbero in teoria obbligati ad adeguare le proprie leggi interne alla Convenzione. Per farci un’idea, la Turchia, la cui capitale ironicamente dà il nome alla stessa, si è ritirata da questa nel 2021 per difficoltà di applicazione dei princìpi, definiti in contrasto con le tradizioni del paese.

Quindi lo Stato italiano, con l’introduzione recente della nozione di consenso – dalla storia tristemente breve – mirava appunto allo stare al passo con lo standard internazionale (seppur claudicante) in materia di violenza sessuale. Inutile dire che la stabilità e la credibilità di questo tipo di istituzioni internazionali, semmai fossero state politicamente incisive, adesso risultano sgretolate alle fondamenta per via delle guerre e dei conflitti in corso, che hanno il potere di mettere in secondo piano qualsiasi avanzamento del dibattito sui diritti, costringendoci tutti –con le dovute differenze – sul piano odioso del mors tua, vita mea.

Ma tornando a noi, solo dopo qualche mese, a febbraio 2026, il testo unificato approvato all’unanimità dalla Camera il 19 novembre, passa al Senato, dove incontra resistenze e proposte di modifica da parte della maggioranza. In particolare la senatrice leghista Bongiorno decide di rompere il fragile e risibile patto politico tra maggioranza e opposizione, proponendo lo sconvolgimento sostanziale della natura innovativa per la legislazione italiana del concetto di «consenso», da sostituire, secondo lei, con quello di «dissenso».

La riforma, nota appunto come «modello del dissenso» esplicito (basata sull’emendamento Bongiorno), si concentra sulla dimostrazione in aula dell’impossibilità per la vittima di esprimere il dissenso, per l’esistenza di un contesto sfavorevole («a sorpresa») o palese coercizione e abuso di autorità su soggetti non in grado di difendersi. 

In altre parole, il testo prevede che la violenza sessuale sia punibile solo quando avviene contro la volontà della vittima in modo comprovato, il che espone le persone che subiscono questo tipo di violenza al rischio di dover dimostrare attivamente il proprio dissenso, rischio che teoricamente sarebbe invece circoscritto dal paradigma basato sul consenso (o sulla sua assenza).

Nel testo riformulato da Bongiorno si parla di manifestazione esplicita di «volontà contraria all’atto sessuale» da parte di una persona. La volontà in tal senso «deve essere valutata tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso» e «l’atto sessuale è contrario alla volontà della persona anche quando è commesso a sorpresa ovvero approfittando della impossibilità della persona stessa, nelle circostanze del caso concreto, di esprimere il proprio dissenso».

La necessità di dimostrare – a posteriori, con tutto il carico dell’esperienza incorporato addosso – di aver subito violenza, con il timore di parlare e di non essere credute/i, e tutte le atroci difficoltà a cui obbliga l’esperienza della violenza sessuale per chi l’ha vissuta sulla propria pelle; di dover convincere un giudice che «in effetti» quella era proprio violenza sessuale, perché nel tentativo di fuggire o urlare o sottrarmi, ho dimostrato di non volere quella cosa ma poi l’ho subita comunque e ne ho le prove: ecco il certificato medico, la diagnosi, i lividi, le foto che mi sono scattata subito dopo per rendere credibili a questa corte le percosse subite di cui vi racconto, davanti a decine di sconosciuti con le orecchie appizzate e gli occhi fissi su di me per sgamare ogni incertezza che potrebbe dimostrare che quella non era in effetti violenza sessuale ma altro (cosa?) tutto da dimostrarsi, che ho un modo di fare un po’ troppo sicuro di me [non mostrare la tua rabbia!], che lui aveva confuso, magari, e pensava che a me piacesse e ora ne sto approfittando io, dovevo essere più chiara prima, il contesto è sfumato, così non è un abuso, se fossi morta o visibilmente seviziata sarebbe diverso ma così come si fa a dirlo con certezza... e poi mandiamo in galera qualcuno che voleva solo amarmi ma non sapeva come farlo, sono capricci dovuti all’ossessione contemporanea di denunciare qualsiasi cosa, prima non ce ne erano mica così tanti di casi così, ma forse non se ne parlava, adesso si denuncia, ma con questa orgia di voci e sguardi forse era meglio tenermelo per me invece di ripercorrere all’infinito l’esperienza, che magari volevo solo dimenticare; che idiota, io e il mio desiderio di giustizia, ora sono esposta alla pena, alla condanna e al giudizio di tutti in quest’aula, che mi devono immaginare nuda e stuprata, e in quale contesto, per convincersi della mia innocenza, del mio stato effettivo di vittima inerme e passiva. Poi mi chiedo, ma non era lui l’imputato? E se riuscivo, come avrei voluto, a difendermi? «Ecco la testimonianza di una profonda depressione conseguente all’abuso, come possono provare coloro che mi hanno assistita», forse questo li convincerà, se solo mi fossi presentata a pezzi in un sacco sarebbe stato tutto più semplice... – 


Tutto questo non fa altro che affibbiare la responsabilità della prova (di innocenza!) alle donne e alle persone che denunciano violenza. E i processi in tribunale, da sempre difficili perché schiacciati sulla dimostrazione di chi è vittima e chi è carnefice, in cui spesso avviene il ribaltamento delle parti, in base a prove provate di difficile definizione (se non comprese attraverso i pregiudizi profondi connessi alla cultura istituzionale e famigliare dello stupro consolidata al cuore della società italiana e rispecchiata nel suo stato di diritto), saranno ancora più difficili. Inibendo ulteriormente chi subisce violenza a denunciare o anche solo a parlare, per non trovarsi alla forca o in un brutto circo dell’orrore. La maggior parte delle violenze sessuali e di genere in Italia, in tutte le numerose sfumature che articolano questa violenza – da quella economica e istituzionale, alla molestia sul lavoro e a casa, allo stalking, allo stupro, alla manipolazione psicologica, alla minaccia, passando per la gogna sociale e culturale della svalutazione, dell’esposizione a battute, in pubblico, per strada, sull’autobus, tra gli amici, avere paura di rientrare la sera, di camminare per la propria città liberamente... – tutto questo è, ancora adesso, patrimonio degli abissi, sommerso a carico della forza individuale (per chi ce la fa) di chi subisce queste violenze. Lo stato italiano non fornisce a oggi strumenti di fuoriuscita dagli abissi. Sono le relazioni costruite confrontandosi con altre persone che hanno vissuto violenze, i centri anti violenza, i consultori, le realtà collettive che costruiscono battaglie su questi temi a partire dall’esperienza incarnata e dall’elaborazione comune, a rappresentare oggi le uniche possibilità di emancipazione dall’abisso, attraverso la costruzione di strumenti di autonomia e rafforzamento, di ascolto e di tutela, senza interpellare la vergogna, il senso di inadeguatezza né tantomeno il vittimismo forzato, a cui le istituzioni piegano per incapacità intrinseca di assorbire nel proprio ordinamento concezioni strutturali e culturali della violenza, per non dover agire al cuore del problema, dove a essere sotto accusa sarebbe la società patriarcale tutta e le sue istituzioni pubbliche e private, per non dover ammettere l’incompatibilità di fondo della società italiana con la libertà economica e l’autodeterminazione sessuale di soggettività storicamente relegate a ruoli di servitù famigliare e sociale, che servono all’Italia per riprodurre la propria tradizionale cultura della violenza sessuale.


La resistenza di Bongiorno al cambiamento però, rappresenta un’anima specifica di questa tradizione italiana, connessa all’ossessione delle destre della seconda Repubblica con i principi di «certezza ed effettività della pena», usati come pilastri per la sicurezza pubblica e la prevenzione dei reati.

Questa prospettiva si concentra sulla necessità che la sanzione inflitta venga effettivamente scontata, riducendo l’uso di misure alternative al carcere, ovvero l’effettiva espiazione della condanna, finalizzata a strumentalizzare il diritto penale per aumentare la percezione di sicurezza, costruendo il nemico, puntando su pene più severe e meno margini di discrezionalità.

Esiste una tensione tra la richiesta di certezza (intesa spesso come certezza del carcere) e il principio costituzionale della funzione rieducativa della pena, che richiede un percorso di reinserimento sociale del condannato, che inoltre si scontra con la realtà del sovraffollamento carcerario, per cui siamo da anni nel mirino delle sanzioni della Corte europea per i diritti dell’Uomo.

Il nostro problema oggi però, più che quello di inserirsi nel dibattito italiano destra-sinistra, tra fanatici della sicurezza e garantisti, è piuttosto quello di capire come controbilanciare la resistenza endemica dello Stato italiano a dare potere di prevenzione e di giustizia a chi subisce violenza sessuale o è a rischio continuo di subirla, garantendo invece solo punizioni esemplari per carnefici mostruosi (magari stranieri, neri o malati mentali) e pietà controllata per vittime passive e palesi, gli unici soggetti che questo Stato, e ancor più il governo che attualmente lo rappresenta, possono accettare di proteggere.


Arianna Pasquini è un’attivista romana, lavora da quattordici anni come cuoca e ha un dottorato in Studi politici conseguito presso l’Università di Roma La Sapienza nel 2023. Le sue ricerche nell’ambito della filosofia politica contemporanea sono state incentrate soprattutto sulla relazione tra femminismi storici, transfemminismi odierni e teorie sulle diverse crisi del mondo contemporaneo (di cura, ecologica, politica, di senso). Il rapporto tra teoria e prassi, tra paradigmi filosofici e pratiche militanti, è alla base della sua metodologia di inchiesta, così come l’analisi della critica immanente ai femminismi e la relazione tra donna e natura (sia questa presunta, costruita socialmente, mistica o materiale).



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