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dossier italia

  • Immagine del redattore: Gianni Giovannelli
    Gianni Giovannelli
  • 1 ora fa
  • Tempo di lettura: 14 min

Sicurezza di regime. Riflessioni sul decreto legge 24.2.2026 n. 23 

Cinzia Farina
Cinzia Farina

Questo testo è già comparso sulla rivista «Effimera» il 5 marzo 2026. Ringraziamo autore e testata per l’autorizzazione alla nostra ripubblicazione.

Tirannide indistintamente appellare si debbe ogni qualunque governo in cui chi è preposto alla esecuzion delle leggi può farle, distruggerle, infrangerle, interpretarle, impedirle; o anche soltanto deluderle, con sicurezza d’impunità.


Vittorio Alfieri Della tirannide, capitolo secondo


Il Consiglio dei Ministri, riunito d’urgenza, ha approvato, già fra il 5 e il 6 febbraio, il testo di un decreto legge in materia di violenza giovanile, sicurezza urbana, pubbliche manifestazioni e indagini della magistratura quando vi siano ragioni di giustificazione in capo a chi abbia commesso un fatto potenzialmente riconducibile a delitto. Il testo del provvedimento, come di consueto, viene reso noto solo per riassunto illustrativo, ma non è mai disponibile nella sua interezza. Dunque, oltre a non entrare in vigore, può subire modifiche, anche importanti, prima di essere firmato dal Presidente della repubblica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. In questo caso, in evidente contraddizione con la pretesa urgenza improrogabile straordinaria richiesta dall’art. 77 della Costituzione, sono trascorsi ben 19 giorni fra l’annuncio del provvedimento e la pubblicazione del decreto: una dilazione inusuale accompagnata da spiegazioni poco convincenti e sgangherate. Meloni non si è anzi neppure presa il disturbo di motivare le ragioni di questa anomalia, con la costante arroganza che va coltivando nell’esercizio del suo mandato.

Il potere non viene esercitato, in questa fase storica di transizione, con un progetto di lungo periodo; ogni decisione viene presa reagendo a fatti di cronaca, nell’immediatezza, per consolidare il dominio e annientare l’avversario, sia esso un singolo soggetto ritenuto pericoloso oppure un segmento sociale refrattario all’omologazione. Il disprezzo per la mediazione, l’elogio della forza e la scelta dello scontro continuo separano l’attuale struttura dell’apparato di comando da quella precedente, fondata invece sul consenso di una maggioranza laboriosa. La forma comunicativa dei provvedimenti sostituisce il contenuto, la loro ricezione emotiva è il risultato che si propone di raggiungere chi li emana, con orizzonte brevissimo, pronti a sostituirli di lì a poco, abrogandoli senza problemi e imputando ogni difficoltà ad un nemico di turno. Di fronte ad un fatto (vero o inventato: questo è irrilevante) scatta la comunicazione dell’editto, subito, senza indugio, come dimostrazione di potenza; l’efficacia reale della cura rispetto al male o la legittimità stessa della soluzione adottata non hanno alcuna importanza.


Le occasioni a monte del decreto


Venerdì 16 gennaio 2026, a La Spezia, uno studente della scuola professionale “Domenico Chiodo” morì accoltellato da un compagno, in orario di lezione, pare per questioni di gelosia; vittima e assassino erano entrambi figli di emigrati. Subito si scatenarono i più variopinti commenti in una cornice di polemica politica e di sociologia d’accatto.

Il 26 gennaio 2026, nel boschetto di spaccio presso la stazione di Rogoredo, durante un’operazione antidroga, un poliziotto uccise con unica revolverata, precisa a bersaglio in testa, un noto pusher del quartiere, che, a suo dire, lo stava puntando con una pistola poi rivelatasi giocattolo.

Il 6 febbraio 2026, a Torino, contestualmente alla riunione governativa, ci furono duri scontri (prevedibili, previsti e annunciati come certi) fra un segmento dei dimostranti (circa 2 o 3 mila su 50.000) e le cosiddette “forze dell’ordine”, ovviamente meglio armate ed equipaggiate rispetto ai manifestanti. Oltre alle immancabili immagini di fumogeni, fuochi e danneggiamenti fece rumore mediatico un video che riprendeva un crocchio di 4 o 5 persone a volto coperto che prendevano a calci, con una certa foga, un celerino sganciato dal suo drappello, per un paio di minuti, fino a quando non avvenne il ricongiungimento. In quella ripresa, oltre ai calci, si intravede un giovane che lo colpisce sulla schiena (ben protetta dalla giubba) con un minuscolo martelletto (simile a quelli con cui i medici misurano la reazione delle ginocchia). La diffusione del video avvenne con un martellamento mediatico di enorme dimensione.

L’omicidio a scuola, estratto dal contesto irripetibile in cui era maturato e sostanzialmente falsificato nella sua essenza, diventò lo spunto per collocare al centro dell’attenzione la violenza giovanile e il teppismo dei maranza in banda, proposti come emergenza da contenere, riportando all’ordine studenti, minori, istruzione e famiglie, naturalmente con il bastone più che con la carota. Il ministro Giuseppe Valditara non ha perso l’occasione per dar sfogo alle sue ossessioni, tipiche dei codini piemontesi e confinanti con il fanatismo. Molta propaganda, nessun aiuto concreto alle vittime.

L’esecuzione dello spacciatore a Rogoredo fu accompagnata dall’indignazione per l’apertura di un’indagine giudiziaria (ovvia di fronte a un morto ammazzato) che veniva qualificata inutile e offensiva: solo elogi e tutele per l’assassino, anzi colletta per garantirgli una difesa legale nel procedimento penale in corso. Poi si è scoperto, mentre il decreto viaggiava nei corridoi della burocrazia, che non di giustizia si trattava, ma di delitto. Troppo tardi, ormai la macchina si era mossa, pazienza se l’urgente necessità si fondava su un falso divenuto conclamato prima dell’entrata in vigore.

Quanto ai fatti di Torino, grazie a un bravo tecnico informatico, si è scoperto che l’immagine distribuita dal governo, estratta da un filmato, aveva subito un ritocco a mezzo di intelligenza artificiale, che era dunque un falso costruito per alterare la comunicazione e supportare la gravità di una “violenza” equiparata a “terrorismo”. La “barbara aggressione” era poco più di una baruffa e il poliziotto aveva solo qualche livido; la “banda armata” del segmento di corteo protagonista dello scontro in strada è svanita nel nulla senza lasciare traccia della propria esistenza. Vive ora solo nella comunicazione costruita per mantenere alta la tensione sociale e giustificare la consegna del potere legislativo nelle mani del potere esecutivo, a colpi di decreti urgenti.


Il ritardo nella pubblicazione e il contenuto del decreto urgente


Il decreto è suddiviso in quattro capi. Il primo (art. 1-11) è dedicato alla violenza giovanile e alle manifestazioni pubbliche (sicurezza urbana); il secondo (art. 12-25) alla procedura di archiviazione dei procedimenti penali e all’arruolamento dei gendarmi; il terzo (art. 26-27) regola qualche beneficio a vittime di ordine pubblico; il quarto (art. 28-33) concerne il fenomeno migratorio. Nessuno dei provvedimenti presenta le caratteristiche richieste dall’art. 77 della Costituzione per consentire l’utilizzo di uno strumento eccezionale come il decreto (provvisorio con forza di legge). Non occorre essere un giurista, è sufficiente conoscere la lingua italiana e leggere, una per una, le norme varate, per capire che (buone o cattive che siano) certamente non rientrano in casi straordinari di necessità e urgenza. L’art. 77 impone di trasmettere alle Camere per ratifica il testo nel giorno stesso e l’esame deve iniziare entro 5 giorni per concludersi, in entrambi i rami del parlamento, entro sessanta giorni. Nel nostro caso invece ci sono voluti ben 20 giorni solo per arrivare alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dopo la c.d. bollinatura della Ragioneria di Stato, che deve verificare la sussistenza o meno delle coperture finanziarie. In realtà dovevano limare i dettagli, prevenire possibili interventi della Corte Costituzionale, chiarire le conseguenze spartitorie fra le forze di governo sul piano dei benefici politico-sociali connessi all’iniziativa adottata. Questo decreto, arrivato in forte ritardo a conclusione, sarà convertito in legge (con qualche modifica correttiva ma non sostanziale), senza discussione parlamentare, con lo strumento ormai divenuto abituale del voto di fiducia. Nella sostanza si tratta di legge ordinaria e non di decreto urgente: ma l’ineffabile professor Mattarella non ha battuto ciglia di fronte ad una palese violazione dell’art. 77 (primo comma) della Costituzione (il Governo non può senza delegazione delle Camere emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria).


Capo I. Violenza giovanile (art. 1-5)


L’art. 1 introduce pene di un certo rilievo (da 6 mesi fino a 3 anni) per il solo porto di coltello con lama oltre 8 centimetri (5 centimetri se a scatto o a farfalla), oltre a sanzioni aggiuntive come il diniego della patente di guida (anche per ciclomotori) o del porto d’armi. Diventa vietata la vendita ai minori, anche a mezzo della rete. Il problema è che il commercio on line può avvenire anche su siti non italiani e il recapito (in plico anonimo) ovunque; dunque è sostanzialmente incontrollabile. Infatti, dopo il decreto, l’offerta è perfino aumentata, come del resto la richiesta: basta verificare in rete per averne conferma. Difficile credere che di fronte al proibito un minore curioso e/o avventato si fermi; più probabile il contrario. La vera novità è l’apparato sanzionatorio posto in capo ai genitori del minore (art. 1 e 2), con responsabilità oggettiva e presunta: non la magistratura ma il prefetto detiene il monopolio delle multe e la prova a discarico, assai difficile, grava sui malcapitati, di fatto costretti a compiti di gendarmeria quotidiana in casa propria. Una scappatoia esiste nella formula senza giustificato motivo. E qui la fantasia trova una strada aperta: per motivi di lavoro, consegna o ritiro dall’arrotino, i professionisti una scusa la trovano, gli occasionali invece ci cascano. Quel che vogliono i governativi è acquisire la complicità collaborativa delle famiglie, non fermare le risse fra emarginati; usando il prefetto, che dipende dal Ministero, non la magistratura. L’art. 3 estende alle rapine di gruppo (per lo più con oggetto capi firmati o telefoni costosi) le pene aggravate: da 10 a 15 anni di carcere. Ma ci sono forti riduzioni per i pentiti, potenziali futuri informatori lasciati in libertà. L’art. 4 consente poi (di nuovo al prefetto, non alla magistratura) di tracciare zone calde da interdire a pregiudicati e soggetti pericolosi, per periodi da 6 fino a 18 mesi; l’apparato di Piantedosi potrà così esercitare controllo sulle aree urbane, a mezzo di norme amministrative che è oneroso, oltre che non semplice, impugnare davanti al TAR. Anche la confisca (art. 5) di veicoli o strumenti legati allo spaccio è misura di fatto affidata alla discrezionalità degli agenti, dunque mezzo di trattativa in caserma e di pressione (nella migliore delle ipotesi per strappare informazioni, nella peggiore per ricavarne un guadagno personale, in ogni caso sfuggendo a verifiche).


Sicurezza urbana: fermo di polizia (art. 6-7)


L’indicazione di spesa (art. 6, 48 milioni in un anno, personale compreso) costituisce la prova di un intervento superficiale, a prescindere dal rumore mediatico. L’art. 7 è la norma più discussa, il c.d. fermo di polizia. Ritocca il D.L. 21 marzo 1978 n. 59 (il decreto varato in occasione del sequestro Moro!) a mezzo di un art. 11 bis: i poliziotti possono accompagnare negli uffici soggetti ritenuti pericolosi, trattenendoli il tempo strettamente necessario, comunque non oltre 12 ore. Va data immediata (e motivata) comunicazione alla Procura sia del fermo sia del rilascio; le specifiche circostanze in ordine di tempo e di luogo (di fatto manifestazioni, eventi sportivi, contestazioni pubbliche annunciate) vanno congiunte a precedenti penali o diffide già comunicate o possesso di strumentazione offensiva. Il fermo non è una novità, tutt’altro. Fino all’autunno caldo, in base alle sopravvissute norme fasciste, la polizia ti fermava quando voleva, anche per molti giorni; a volte si trattava di vere e proprie retate. I commissari, al tempo di Mario Scelba, nel dopoguerra, prelevavano sindacalisti, dirigenti di partito, oppositori in genere e li torchiavano a piacimento, con bastone e carota. Pino Pinelli, lo ricorderete, morì in questura dopo essere stato accompagnato (ovvero fermato) come sospetto; con lui negli uffici di Via Fatebenefratelli erano trattenuti a decine. La sospensione dell’istituto fu breve; nel 1975 la legge Reale (n. 152/1975) prevedeva il fermo di 48 ore con proroga fino a 96 solo in forza di non meglio precisati indizi, con perquisizioni anche di auto e box oltre che di abitazioni. Nato con il testo unico del 1931 (ancora vigente) questa forma di prelievo personale in commissariato rimase una prassi consolidata anche dopo la liberazione, poggiando sull’art. 238 del vecchio codice di procedura penale; e trovò una conferma nella legge 27.12.1956 n. 1423 (con aggiunta di fogli di via, soggiorni obbligati e diffide). La Corte Costituzionale (sentenza n. 2 del 14.6.1956) ebbe modo di legittimare l’istituto, differenziando l’ordine pubblico in due filoni: materiale e amministrativo. L’art. 13 della Carta (sulla libertà personale) comunque prevede ipotesi di fermo per 48 ore, ma, recita quella sentenza, comunque va letto insieme all’art. 16 (limitazioni per motivi di sanità o di sicurezza). Basta sganciare l’atto amministrativo dalla contestazione penale, il divieto di fermo per ragioni politiche (art. 16) dalle ragioni di sicurezza (urbana) e il gioco è fatto. Il vecchio ministro Mario Scelba (1901-1991) era un maestro nell’uso della polizia dentro la cornice amministrativa: fu lui ad inventare la Celere e il Battaglione Padova per stroncare i picchetti operai, a inserire filtri d’ingresso nei corpi armati (espellendo ex partigiani o simpatizzanti socialcomunisti), a confinare nel ghetto di quello che chiamava culturame ogni forma di dissenso sociale. Negli anni Settanta fu largamente accettata la legge Cossiga del 15 dicembre 1979, con il fermo fino a 96 ore (bastavano indizi), l’aumento delle pene inflitte ai sovversivi (il 50% in più) e la diminuzione per i pentiti (il 50% in meno). Anche le norme di larghe intese emesse nella stagione dello scontro sociale italiano si fondavano sul ricondurre l’opposizione dentro il terrorismo e sull’uso spregiudicato dell’atto amministrativo. Poi, con il nuovo codice di procedura penale (22.9.1988 n. 447, a firma De Mita e Vassalli) e un certo contenimento del conflitto di classe, il fermo di polizia (art. 384 c.p.c.) fu ridotto ad eccezione, per poi tornare a far capolino nell’ordinamento, fino alla sua odierna riesumazione.

Quando il movimento di protesta (contadino, operaio e studentesco) era forte, radicato nella società, potente, il fermo di polizia, anche nella forma estrema applicata da Scelba , danneggiava ma non fermava i conflitti. E la repressione, a sua volta, mirava a ripristinare il consenso, non a cancellare gli oppositori. La differenza, pur nell’asprezza dello scontro, non è di poco momento; non per caso la legge che ha reso reato l’apologia del fascismo (23.6.1952 n. 645) porta proprio la firma di Mario Scelba.

Il nuovo fermo di polizia viene invece calato in una fase in cui il potere è forte e la reazione al progressivo impoverimento di vasti settori nel nostro paese fatica a emergere, a svilupparsi, a radicarsi in forma organizzata. Disporre in questo quadro storico l’accompagnamento preventivo in questura di 50 o 100 persone, per 12 ore, non può avere alcun effetto pratico quando le manifestazioni di piazza raggruppano 50 o 100 mila persone, come avvenuto in occasione della chiusura dei centri sociali o del genocidio a Gaza; al massimo riduce da 1000 a 900 quelle di nicchia, a carattere testimoniale, o i segmenti di corteo più disponibili a misurarsi fisicamente, senza alcuna possibilità di prevalere, con forze militari armate fino ai denti. Il vero scopo della misura asseritamente preventiva non è in realtà la prevenzione ma la comunicazione spettacolare dell’infinita potenza dello stato. Si vuole criminalizzare la disobbedienza parificandola, mediaticamente, al terrorismo; si mira a fomentare comportamenti collettivi riconducibili ad attacco disperato e/o violento senza alcuna probabilità di vittoria; si punta a cancellare ogni forma di trattativa o mediazione, ad annientare il nemico assegnandogli la responsabilità del male. Il governo diffonde paura e rassegnazione. Questa è la sostanza; il resto è apparenza ingannatrice.


Sicurezza urbana: art. 8-11


L’art. 8 è quello che rischia di provocare conseguenze davvero gravi. Il codice della strada prevede l’obbligo di fermarsi all’alt di polizia o davanti al posto di blocco, sottoponendosi ai controlli. La tentazione di evitarli, voltando verso vie secondarie o invertendo la marcia, è forte quando chi guida ha bevuto un goccio di troppo o i passeggeri hanno una bustina nel taschino o magari i documenti non sono proprio in regola. Ora l’art. 7 bis punisce chi cerca di sottrarsi al controllo con il carcere da 1 a 5 anni, con la sospensione della patente e la confisca del veicolo. Il nuovo delitto apre la via alla caccia del fuggitivo e, inevitabilmente, all’uso delle armi, alle sparatorie, alle uccisioni; è una specie di potenziale licenza di uccidere lasciata alla discrezione e al buon senso degli agenti. Gli articoli 9, 10 e 11 assegnano ai prefetti una vasta facoltà sanzionatoria (multe per manifestazioni anche promosse mediante la rete, Daspo per i recidivi), depenalizzando il mancato preavviso ma introducendo conseguenze pecuniarie insidiose, sottratte alle procure perché amministrative. Il processo penale (con pene sostanziose) rimane a carico dei recidivi e a chi procuri in qualsiasi modo lesioni ai controllori sia nelle scuole sia nei treni. La militarizzazione della vita quotidiana si va così consolidando, passo dopo passo.L’archiviazione rapida: art. 12-25

Gli articoli del capo II puntano a collocare in una procedura separata gli episodi che presentino caratteristiche di una qualche legittima difesa. Ovviamente i destinatari appartengono per lo più alle c.d. forze dell’ordine, con l’intenzione di sottrarli al processo, rapidamente. La norma è peraltro mal scritta, difficilmente sarà utile per lo scopo che si prefiggevano i suoi maldestri redattori. Intanto l’archiviazione non chiude affatto la possibilità di perseguire i responsabili, di fronte a fatti nuovi la riapertura è sempre consentita; un registro poi, alla fin fine, vale l’altro, è solo questione di immagine. Il caso clamoroso del poliziotto di Rogoredo ha evidenziato l’inutilità di questa costruzione di carattere, ancora una volta, solo comunicativo e spettacolare: il messaggio ai naviganti è che le divise non si toccano per nessun motivo e tanto basta. Gli altri articoli sono più oscuri, ma più interessanti. Disciplinano l’estensione di operazioni sotto copertura e l’accesso nei corpi armati dello stato, incrementando il controllo dell’esecutivo sulla loro affidabilità (ovvero sulla fedeltà al governo). Anche queste disposizioni rientrano nel progetto di militarizzazione della società.


Capo IV: il fenomeno migratorio e la guerra permanente (art. 28-33)


Il capo III (art. 26-27) contiene qualche piccola mancia (in denaro o posti di lavoro) destinata ai familiari delle vittime: erogazioni che in concreto saranno probabilmente clientelari dentro i clan politici della maggioranza, sperando tuttavia di non essere inutilmente sospettosi. Di certo sostenere che ciò abbia caratteristiche di urgenza straordinaria supera la decenza e la logica; ma si tratta comunque di spiccioli.

Il capo IV merita invece una specifica trattazione perché interviene nel gran mare del fenomeno migratorio, nervo scoperto che accende la sensibilità (il sentiment) sia nell’apparato di comando sia nella moltitudine dei sudditi. Ma chi si aspettava clamorose novità non può che rimanere deluso; sono insidiosi aggiustamenti che lasciano inalterato il disegno complessivo di sfruttamento intensivo della manodopera a basso costo, al tempo stesso sabotando con idonei strumenti repressivi ogni tentativo di organizzazione volta a spuntare migliori condizioni di vita (casa, salario, circolazione, salute, rapporti umani). Il governo in carica è perfettamente consapevole che il rimpatrio o l’espulsione sono e rimarranno a lungo una percentuale assai ridotta rispetto al flusso migratorio; non solo mancano trattati idonei con i paesi di provenienza ma la domanda imprenditoriale e sociale di utilizzo è un ostacolo oggettivo che rende inattuabile qualsiasi piano di estromissione massificata del popolo migrato e migrante. Il celebre annuncio di Giorgia Meloni (intervento repressivo sull’orbe terraqueo) rimane espediente di rozza (ma efficace) propaganda elettorale, senza alcun legame con quel che avviene sul campo: il problema è come utilizzare con profitto le braccia già arrivate e quelle in arrivo, tenendole tuttavia in una posizione sottoposta, inferiore, sottopagata, ghettizzata, con pochi diritti e molto timore.

La detenzione nei centri, la concessione o negazione dell’asilo, i permessi di soggiorno e/o lavoro, rimpatri o espulsione effettivi sono tutti strumenti-filtro utilizzati per colpire la minoranza poco produttiva, criminale o politicamente riottosa, soggiogando la maggioranza laboriosa, meglio ancora se in condizioni di incertezza sull’immediato futuro. Il controllo di un soggetto redditizio e ghettizzato è l’obiettivo, non la sua cacciata.

L’art. 28 del decreto impone al migrante di collaborare all’esatta sua identificazione, rivelando ogni passaggio del suo percorso, dal luogo di partenza fino all’arrivo; ove si riveli reticente questo sarà elemento di valutazione per le richieste di permanenza in Italia, anche sotto il profilo della pericolosità. In aggiunta il questore avrà maggiori poteri per disporre trasferimenti e respingimenti (art. 29), con potenziamento dei centri di detenzione e semplificazione di notifiche per velocizzare i termini di domande e ricorsi. Il voto del Parlamento europeo (che ha riunito la destra tradizionale e quella razzista) sui c.d. paesi sicuri ha reso più precaria la posizione del migrante, lasciandolo esposto alle decisioni “amministrative” della polizia di frontiera prima e delle questure successivamente. La guerra sempre più diffusa completa la cornice in cui si collocano gli arrivi; davvero la guerra è diventata ormai un elemento, ordinario e necessario, di governance e profitto nel tempo del capitalismo finanziarizzato. Per questo la domanda di pace è oggettivamente disobbediente, sovversiva, rivoluzionaria; per questo viene criminalizzato ogni desiderio di pace. 

I centri di detenzione dei migranti in attesa di rimpatrio ed espulsione (anche quello semideserto in Albania) sono il messaggio intimidatorio che il potere, tormentando i pochi scelti a caso, invia ai molti che lavorano (precari e/o clandestini): obbedite in silenzio, basta un nulla per finire nel tritacarne!

Il potere è forte quando i sudditi sono deboli; quando i deboli trovano il modo di superare le divisioni e unirsi il potere crolla di schianto. Come scriveva tempo addietro il vecchio Karl Marx (quello della vecchia talpa che scava): di tutti gli strumenti di produzione la più grande forza produttiva è la classe rivoluzionaria stessa. Hic Rhodus, hic salta!


Gianni Giovannelli è nato a Ferrara e ha esercitato la professione di avvocato giuslavorista a Milano, dal 1973, nel suo studio, difendendo i lavoratori nelle controversie contro le imprese. Ha ricoperto cariche direttive regionali e nazionali nell’AGI, Associazione Giuslavoristi Italiani, principale associazione specialistica di categoria. In tale veste ha contribuito, anche quale docente, alla fondazione della Scuola di Specializzazione nella materia, l’unica accreditata in Italia. È autore di saggi e romanzi. Collabora abitualmente con il sito della rivista online «Effimera» che ospita suoi scritti giuridici, economici, politici.





 


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