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dossier italia

  • Immagine del redattore: Luigi Romano
    Luigi Romano
  • 3 minuti fa
  • Tempo di lettura: 11 min

Venti di guerra e chiusure sistemiche. Brevi note sull’attuale governance del penitenziario 

School of Shodo
School of Shodo

È evidente che i dispositivi autoritari non riescono a gestire le crisi strutturali del sistema, non sono capaci di interpretare i conflitti quotidiani che destabilizzano costantemente la vita dei penitenziari, avendo l’esclusiva missione di incrementare lo stato di guerra interna.

«Escucharon? Es el sonido de su mundo viniéndose abajo» scriveva la Comandancia dell’Esercito Zapatista di Liberazione Nazionale… Questo mondo sta crollando, la sfida delle forze che si sono sprigionate contro questa ondata di sofferenza e guerra è immaginare e organizzare la trasformazione radicale dell’esistente per costruire un nuovo orizzonte di relazioni umane. Tale obiettivo politico è di massima urgenza. 


Una pioggia nera 


Scriviamo queste poche righe mentre lo stato di Israele approva con 62 voti a favore e 48 contrari l’introduzione della pena di morte esclusivamente per i detenuti palestinesi giudicati colpevoli dei reati a sfondo terroristico che negano l’esistenza dello Stato ebraico.  La ferocia mostrata in questi decenni nei confronti del popolo palestinese, verificata anche nella pianificazione e realizzazione scientifica del genocidio in questi ultimi anni, è anche la base ideologica ed emotiva di questa scelta di politica criminale che aumenta l’indice di violenza del sistema di esecuzione penale israeliano (non più esclusivamente fondato sulla reclusione e sulla tortura) includendo l’eliminazione fisica dei condannati. Non è l’unico scenario negativo che proviene dal fronte internazionale. L’attacco armato illegittimo realizzato dalle forze militari americane e israeliane nei confronti dell’Iran e del Libano sta determinando un irrigidimento progressivo degli equilibri tra paesi aderenti alla Nato. L’ipotesi di un coinvolgimento di altri paesi dell’Alleanza atlantica non rappresenta un’ipotesi peregrina. 

Il piano internazionale influisce direttamente sulle condizioni interne all’Italia. Secondo gli ultimi dati Istat, il tasso di disoccupazione giovanile sale al 20,5%, in calo anche il tasso di occupazione generale rispetto all’anno precedente. Al contempo, i conflitti in corso provocano un rincaro notevole dei costi delle risorse energetiche – a oggi il costo del petrolio è di 107 dollari al barile – e di conseguenza una perdita del potere di acquisto dei salari (stabilmente sotto la media dei paesi europei). In opposizione alla gestione dell’emersione di nuove forme di povertà, l’attuale governo con l’ultima legge di bilancio (l. 31 dicembre 2025, n. 199, in particolare si tenga presente il dispositivo di cui all’art. 38) ha preferito operare tagli significativi ai fondi di sviluppo e coesione di circa 300 milioni di euro per l’anno 2026 e 200 milioni di euro per gli anni 2027 e 2028. 

In linea con quanto accaduto nelle precedenti legislazioni (a eccezione di una fase straordinaria provocata dal collasso pandemico che ha visto ingenti iniezioni di capitali – PNRR – nei piani economici), il governo di questa povertà crescente è attuato mediante le classiche forme «dell’esclusione, della sofferenza e della guerra», riprendendo le parole di Sergio Piro.


Vecchie idee e nuovi dispositivi


L’impianto del nostro codice penale è costruito con categorie giuridiche e ideologiche di matrice fascista e questo caratterizza il tipo di controllo penale che abbiamo ereditato da quell’esperienza di governo. Inoltre, la decretazione emergenziale che si è abbattuta sul nostro ordinamento dagli anni ’80, ripetuta nel tempo e divenuta ormai «eccezione-permanente», ha acuito fortemente il carattere repressivo del sistema, colpendo soprattutto la marginalità in diverse forme. Gli ultimi due decreti sicurezza sono l’esemplificazione del diritto penale dell’autore, difatti ampliano le forme di criminalizzazione della povertà, strumenti della violenza penale funzionali alla guerra contro la miseria e le opposizioni politiche. Non è il luogo per un’analisi attenta dell’intero panorama autoritario introdotto dalle nuove normative, quello che ci interessa è isolare alcune fattispecie che riguardano il mondo delle prigioni, ma prima di concentrarci sui nuovi dispositivi è necessario quanto meno definire il «gorgo» delle carceri. 

Infatti, questo scenario di tensioni sociali attraversa anche l’ambito dell’esecuzione penale che si trova a fronteggiare numeri crescenti difficilmente assorbibili dagli apparati incaricati alla gestione delle pene (Magistratura, amministrazione e polizia penitenziaria, Uffici dell’esecuzione penale esterna, distretti sanitari locali). Le persone recluse in Italia a oggi sono 63.939 su 51.264 posti regolamentari e 46.326 posti disponibili, i detenuti in Campania, la seconda regione dopo la Lombardia per numero di reclusi, si attestano a 7820 (su 5500 posti realmente disponibili a dicembre 2025) con una crescita tendenziale da settembre 2025 di circa 60 detenuti ogni mese; i soggetti in detenzione domiciliare (difficile scorporare il dato di chi sconta una pena definitiva da quelli che sono in misura cautelare) sono 1650 circa; quelli sottoposti a programmi di messa alla prova sono 3555. 

All’interno di questo scenario, il dato maggiormente critico è rappresentato dalla gestione della detenzione cosiddetta comune, la popolazione più numerosa dei 15 penitenziari regionali. Spesso le persone che vengono recluse in questo circuito sono tossicodipendenti e soffrono una condizione psichiatrica complessa e comportano una difficile gestione. L’ultima riorganizzazione del circuito della media sicurezza è stata disposta con la circolare n. 3693/6143 del 18 luglio 2022 che ridisegna la geografia degli istituti con differenti tipologie di sezioni: stanze per l’accoglienza, destinate ad alloggiare le persone detenute provenienti dalla libertà o da altro istituto, ove non sia possibile l’inserimento immediato nelle sezioni ordinarie; sezioni ordinarie per coloro i quali sono ritenuti incompatibili con «margini di maggiore libertà e autodeterminazione nella vita comunitaria»; sezioni ordinarie a trattamento intensificato, destinate all’assegnazione dei detenuti idonei a essere ammessi ad attività che implicano maggiori esigenze di movimento e di permanenza fuori dai reparti detentivi; sezioni ex art. 32 d.P.R. n. 230 del 2000, riservate ai detenuti il cui comportamento richiede standard di sorveglianza e sicurezza elevati; sezioni di isolamento ex art. 33 o.p. per isolamento giudiziario, sanitario o disciplinare. Il principio che regola l’allocazione dei detenuti è di tipo premiale (criterio che è stato costruito nella storia penitenziaria repubblicana con l’esperienza della «detenzione politica»), polarizzando la riorganizzazione dei circuiti tra sezioni squisitamente custodiali, per le quali è prevista l’apertura delle celle per 8 ore al giorno – ma il detenuto è di fatto sottoposto a un regime chiuso non avendo la possibilità di muoversi liberamente o stazionare all’interno della sezione – e sezioni improntate al trattamento, all’interno delle quali al detenuto è data maggiore autonomia di movimento ed è consentita una permanenza maggiore fuori dalle celle, pari a non meno di 10 ore al giorno. La circolare prevede, inoltre, la stabilizzazione nel circuito della media sicurezza delle sezioni di cui all’art. 32 o.p., all’interno delle quali vengono collocati – per almeno sei mesi – i detenuti per i quali l’amministrazione ritiene necessario adottare particolari cautele connesse al pericolo di atti (agiti o subiti) di sopraffazione o aggressione. Quest’ultimo segmento penitenziario spesso si è trasformato in un vero e proprio ghetto in cui confluivano i casi la cui gestione si presenta particolarmente difficile. Al fine di razionalizzare questo spazio, solo in Campania è cominciata una sperimentazione (allo stato sembra essersi progressivamente stabilizzata) in cui le sezioni istituite sono gestite congiuntamente dall’ASL e dalla direzione penitenziaria. La sperimentazione in sostanza prevede che a seguito di segnalazione (dell’amministrazione penitenziaria o sanitaria) per ogni persona allocata in sezione dovrà riunirsi il GOT (gruppo osservazione e trattamento), al fine di predisporre un percorso trattamentale integrato. Periodicamente si dovranno valutare tutti gli interventi intrapresi e gli obiettivi raggiunti. Una équipe multidisciplinare (composta da operatori sanitari, amministrazione penitenziaria, terzo settore, ecc.) definisce i contorni della storia individuale del detenuto, le strategie da perseguire e il progetto specifico da offrire. L’Accordo programma non è a costo zero: gli stanziamenti dell’Amministrazione penitenziaria e dell’ASL possono coprire un minimo di cinquanta e un massimo di cento progetti annui per ogni sezione. Lo sforzo in positivo di delineare una detenzione che abbia in carico i bisogni di cura è evidente; tuttavia, la capacità di contribuire all’effettiva realizzazione degli obiettivi individuati dalla sperimentazione dipendono dai flussi in ingresso: con risorse esigue e personale non proporzionale ai tassi di sovraffollamento, lo spettro del carcere-manicomio rappresenta sempre una via di uscita concreta. 

L’altro elemento che impatta in modo considerevole sulla vita interna dei reparti è l’aumento della violenza generale. In tal senso, le poche risorse amministrative, le dipendenze da sostanze, l’invivibilità degli istituti, la miseria crescente dei soggetti che rientrano nel circuito intramurario, contribuiscono a creare un sottobosco opaco in cui i soggetti maggiormente vulnerabili si indebitano legandosi patologicamente alle economie informali interne agli istituti. In queste zone grigie quotidiane, i soggetti si indebitano per comprare un telefonino in modo da sentire più spesso i propri familiari, per recuperare una dose di sostanze stupefacente ovvero per avere una porzione maggiore di psicofarmaci. 

Sono scenari che restituiscono le tensioni e i conflitti che pervadono il sistema penitenziario. 

In tale contesto si inseriscono le nuove fattispecie introdotte dai decreti sicurezza che rispondono in modo muscolare alle tensioni esistenti non offrendo alcuna soluzione se non l’inasprimento dei conflitti attraverso ulteriori e inutili chiusure autoritarie. Tralasciando i molteplici profili di costituzionalità della legislazione emergenziale, ampiamente esposti dalla letteratura di settore e (rispetto al d.l. 11 aprile 2025 convertito con legge 9 giugno 2025, n. 80) dall’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione (rel. n. 33/2025), ci concentriamo brevemente sugli articoli che riguardano il mondo della reclusione. All’art. 415 c.p. (istigazioni a disobbedire alle leggi) si aggiunge un nuovo comma: «La pena è aumentata se il fatto è commesso all’interno dell’istituto penitenziario ovvero a mezzo di scritti o comunicazioni diretti a persone detenute». È evidente l’uso in chiave simbolica del diritto penale per criminalizzare le forme di dissenso interno agli istituti, difatti, l’ipotesi di reato è in chiaro contrasto con il principio costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero, ma anche con il principio di determinatezza delle norme penali che dovrebbe riguardare il nostro sistema. Si realizza, quindi, un irragionevole arretramento della soglia di punibilità, superando quella già prevista nei reati di pericolo, identificando il momento consumativo con la manifestazione di una critica ovvero di un’idea, il che comporta la necessità da parte degli organi inquirenti di effettuare un giudizio di valore, piuttosto che rilevare l’esistenza di una condotta concretamente suscettibile di realizzare una lesione dell’ordine pubblico (bene giuridico già di per sé problematico ed estremamente evanescente). 

Stesso tenore punitivo si denota nella nuova norma introdotta con l’art. 415 bis c.p. «Rivolta all’interno di un istituto penitenziario» che dispone: «Chiunque, all’interno di un istituto penitenziario, partecipa ad una rivolta mediante atti di violenza o minaccia o di resistenza all’esecuzione degli ordini impartiti per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza, commessi da tre o più persone riunite, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Ai fini del periodo precedente, costituiscono atti di resistenza anche le condotte di resistenza passiva che, avuto riguardo al numero delle persone coinvolte e al contesto in cui operano i pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio, impediscono il compimento degli atti dell’ufficio o del servizio necessari alla gestione dell’ordine e della sicurezza...». La punibilità della mera disobbedienza è un’aberrazione, non in linea con i principi di materialità e offensività del nostro ordinamento. Difatti, non si comprende come si possa realizzare una «rivolta» (sostantivo prima assente nel codice penale) con atti di disobbedienza. Bensì, con tale indeterminatezza il legislatore ha voluto punire un tipo di autore di reato: il detenuto «disubbidiente e/o rivoltoso». 

Questi sono i reati specificamente previsti per il contesto penitenziario introdotti con la legge di conversione del 9 giugno 2025, n. 80. Il nuovo decreto sicurezza (dl. 24 febbraio 2026, n. 23 Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell’interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale) introduce con l’art. 15, «Operazioni sotto copertura per   la   sicurezza   degli   istituti penitenziari», nuove modalità con cui si compiranno le funzioni investigative. Verrà istituito un corpo di investigazione specializzato che formerà gli «infiltrati» per compiere le operazioni sotto copertura. La norma avvelena un ambiente già fortemente teso con una tremenda cultura del sospetto e, se consideriamo gli ampissimi attuali poteri investigativi delle Procure, appare con evidenza l’inutile profilo autoritario.  

La strumentazione punitiva di nuovo conio non facilita in alcun modo l’amministrazione della pena, ma inasprisce il conflitto offrendo maggiori sponde per l’esercizio arbitrario del potere da parte dell’autorità. 


Affreschi penitenziari


Le immagini proveniente dalla microfisica del mondo carcerario possono essere molteplici e interpretate con le dovute accortezze per cogliere gli aspetti sistemici, come ogni qualvolta si cerca di passare dalla dimensione micro alle analisi macroscopiche. In tale ambito non abbiamo potuto emarginare ciò che stiamo registrando nei processi in cui gli agenti di polizia penitenziaria e il personale dell’amministrazione sono imputati per tortura (e altri reati significativi come il depistaggio nel caso del maxiprocesso per il fatti della Mattanza nel carcere Francesco Uccella di Santa Maria Capua Vetere), ma siamo dell’idea che il materiale accumulato negli anni consentirebbe di tracciare un catalogo dell’esercizio della violenza istituzionale nei contesti reclusivi. Ma questo non può essere trattato nell’ambito di questo breve lavoro. 

Questa breve premessa ci serve soltanto per dare il giusto peso alle storie individuali, perché all’interno dei frammenti di vita quotidiana è possibile individuare delle fotografie delle «disfunzioni fisiologiche» della macchina penale. Le lasciamo come tracce:

a) nella casella della posta dell’Associazione Antigone Campania è arrivata la richiesta di Andrei:

«Alla cortese attenzione di Antigone Campania,

Mi chiamo Andrei, ho 49 anni, e mi rivolgo a Voi in uno stato di totale disperazione. Vi scrivo perché so che la Vostra associazione tutela i diritti di chi, come me, rischia il carcere a causa dell’indigenza. In data 25 maggio 2025, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha rigettato la mia istanza di misura alternativa per scontare una pena residua (fatti del 2016) esclusivamente perché non dispongo di un domicilio. Attualmente sono senza fissa dimora, non ho risorse economiche e mi trovo temporaneamente in Romania, impossibilitato a rientrare in Italia senza la garanzia di un tetto dove poter scontare la pena onestamente. Il mio avvocato non riesce a individuare una soluzione abitativa e le associazioni da me contattate dichiarano di non avere posti disponibili. Vi chiedo umilmente un aiuto per: Individuare una struttura di accoglienza o una comunità in Campania (o zone limitrofe) che possa rilasciarmi una “Dichiarazione di disponibilità” all’ospitalità. Ricevere orientamento su come attivare i canali della Cassa delle Ammende (Linea di Azione 3) per i detenuti senza fissa dimora, affinché io possa accedere a un posto finanziato dallo Stato. Desidero sinceramente riparare al mio debito con la giustizia, lavorare e rifarmi una vita, ma la povertà sta diventando una barriera insormontabile che mi nega il diritto alla riabilitazione. Vi prego di non abbandonarmi. Resto in attesa di un Vostro riscontro e sono pronto a fornire tutta la documentazione necessaria. Con profonda speranza,

Andrei».

b) Indicativa delle «fragilità recluse» è la storia di Roberto. Un uomo di 34 anni, proveniente da a una famiglia napoletana che, perdendo potere di acquisto, dal capoluogo regionale si è trasferita sul litorale Domizio da una decina di anni. 

Da circa 5/6 anni sono nati dei seri problemi tra Roberto e la sua famiglia per l’uso massiccio di crack. Le richieste insistenti di denaro finivano sempre in litigi violenti. Inoltre, Roberto soffre di un disturbo psicotico e una volta al mese gli veniva somministrata una fiala di trevicta dal personale del Dipartimento di Salute Mentale, dove era in cura già da anni. Tale terapia è stata interrotta definitivamente nel mese di aprile 2025 scorso per il rifiuto netto del ragazzo di continuare le cure. Nel periodo in cui era in cura farmacologica la situazione non è comunque migliorata in quanto, abbinando i farmaci alle sostanze stupefacenti, Roberto appariva ancora più aggressivo e violento ed è anche stato sottoposto in due occasioni a trattamento sanitario obbligatorio e ricoverato per alcuni giorni presso l’ospedale. I genitori stanchi delle violenze hanno denunciato Roberto più di una volta, rimettendo successivamente la querela. Il ragazzo in passato ha lavorato come receptionist in vari hotel di Napoli ma lo stipendio veniva speso completamente per acquistare le sostanze… Dopo l’ennesima violenza compiuta nei confronti dei genitori dal dicembre 2025 è recluso in misura cautelare presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere, dopo un primo periodo di detenzione in reparto ordinario, per le manifestazione di acuzie psichiatriche è stato spostato in nell’articolazione di salute mentale dell’istituto (sezione gestita interamente dal personale medico). Le contestazioni mosse dalla Procura della Repubblica competente sono di maltrattamenti in famiglia, lesioni gravi, tentata estorsione aggravata perché commessa ai danni dei familiari. Rischia circa 10 anni di carcere.

Questi brevissimi richiami ai percorsi personali sono indicativi delle marginalità che vengono raccolte all’interno degli istituti penitenziari e che contribuiscono a ingolfare l’esecuzione penale destinata principalmente a rinchiudere nello spazio detentivo le anormalità esistenti. 


Luigi Romano è avvocato penalista e assegnista di ricerca in Diritto romano presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. È membro dell’Osservatorio selle condizioni carcerarie dell’Associazione Antigone e collabora con l’Ufficio del contenzioso della stessa associazione. Da anni collabora alle attività della redazione di Napoli Monitor e de Lo Stato delle città.



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